LA DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Di seguito le novità più recenti che sono state introdotte:
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
DETRAZIONE DEL 50%
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 50%, delle spese sostenute (bonifici effettuati) per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio e l'importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali.
DETRAZIONE DEL 40%
I contribuenti potranno detrarre del 40% le spese di ristrutturazione che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
A chi spettano le detrazioni
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
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AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Si tratta di un'agevolazione molto importante in quanto permette di detrarre spese fino ad un massimo di 100.000 (centomila) euro.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono:
Dal 1° gennaio 2016 - per i condomini dal 1° luglio 2016 - l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
A seconda dell' intervento da eseguire possono variare gli importi massimi detraibili. Vediamoli di seguito:
Tipo di intervento |
Detrazione massima |
---|---|
Riqualificazione energetica di edifici esistenti |
100.000 euro |
Involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti) |
60.000 euro |
Installazione di pannelli solari |
60.000 euro |
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale |
30.000 euro |
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Nel dettaglio, sono ammessi all’agevolazione:
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il contribuente deve perciò scegliere se beneficiare dell'una o degli altri.
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